La stessa legge indica al perequazione, quale strumento di attuazione della pianificazione urbanistica.
La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo. Il PUC, gli atti di programmazione degli interventi e i PUA ripartiscono le quote edificatorie e i relativi obblighi tra i proprietari degli immobili ricompresi nelle zone oggetto di trasformazione mediante comparti, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate. Il RUEC individua le modalità per la definizione dei diritti edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto dello stato sia di fatto che di diritto in cui versano i relativi immobili all’atto della formazione del Puc. (articolo 32, L.R. 16/2004)
Regolamento urbanistico edilizio comunale
Il regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) definisce i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori, in conformità alle previsioni del piano urbanistico comunale e delle relative norme tecniche di attuazione. Disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani e specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico e ambientale. Il RUEC è approvato contestualmente al PUC e deve essere periodicamente aggiornato alle normative emanate dopo la sua approvazione. (articolo 28, L.R. 16/2004)
Piani urbanistici attuativi
I piani urbanistici attuativi (PUA) sono gli strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del PUC o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione di interventi. I piani urbanistici attuativi (PUA) sono gli strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del PUC o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione di interventi.
I PUA, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:
– piani particolareggiati e piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 e 28;
– piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
– piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27;
– programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3 e alla legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26;
– piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
– programmi di recupero urbano di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 11, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493.
I PUA sono redatti dal comune, dalle società di trasformazione urbana e dai proprietari degli immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell’area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili. (articolo 27, L.R. 16/2004)
Atti di programmazione d’interventi
Gli atti di programmazione di interventi (API) disciplinano gli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell’arco temporale di tre anni.
In relazione agli interventi di riqualificazione e nuova edificazione, essi prevedono:
– le destinazioni d’uso e gli indici edilizi- le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell’assetto urbanistico
– le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell’assetto urbanistico
– la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica
– la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.
Gli API hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale nonché con il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche. (articolo 25, L.R. 16/2004)
Piano urbanistico comunale
Il comune esercita la pianificazione del territorio attraverso il PUC articolato in disposizioni strutturali e conseguenti disposizioni programmatiche. Le disposizioni strutturali hanno validità a tempo indeterminato e sono volte a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità. Le disposizioni programmatiche sono tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate. Le modalità di attuazione delle previsioni del piano sono esplicate da:
– norme tecniche di attuazione (NTA), parte integrante, disciplinanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la regolamentazione dell’attività edilizia;
– regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC), che individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni oltre a definire i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici in accordo alle NTA.
Strumenti per il governo del territorio
La pianificazione urbanistica è definita dal complesso degli atti disciplinanti l’uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio.
Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale, attraverso gli strumenti di pianificazione comunale rappresentati da: il piano urbanistico comunale con i relativi atti di programmazione degli interventi, i piani urbanistici attuativi e il regolamento urbanistico edilizio comunale.
Strumenti per il governo del territorio
Atti di programmazione d’interventi