I piani urbanistici attuativi (PUA) sono gli strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del PUC o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione di interventi. I piani urbanistici attuativi (PUA) sono gli strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del PUC o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione di interventi.
I PUA, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:
– piani particolareggiati e piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 e 28;
– piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
– piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27;
– programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3 e alla legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26;
– piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
– programmi di recupero urbano di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 11, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493.
I PUA sono redatti dal comune, dalle società di trasformazione urbana e dai proprietari degli immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell’area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili. (articolo 27, L.R. 16/2004)